Schede di sicurezza

 

Compito del datore di lavoro è quello di valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli derivanti dalla presenza di agenti chimici nel luogo di lavoro, considerando in particolare le proprietà chimico-fisiche, le modalità ed i tempi di esposizione, le quantità impiegate, i valori limite di esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.
L’esposizione agli agenti chimici è molto più comune di quanto s’immagini ed è spesso sottovalutata.

Tutte le informazioni sui prodotti sono riportate nelle Schede di Dati di Sicurezza (SDS), che il fornitore deve consegnare all’azienda cliente. Il fornitore è obbligato a fornire le SDS al cliente nel caso in cui i prodotti rientrino in una delle categorie sottoelencate:

  • sostanze/miscele pericolose (secondo il regolamento CLP);
  • sostanze persistenti, bioaccumulabile e tossiche (secondo il regolamento REACH);
  • sostanze elencate nella Candidate List (lista europea in cui sono elencate le sostanze che hanno effetti seri e in alcuni casi irreversibili su uomo e ambiente).

Non sono previste le Schede Di Sicurezza per le sostanze e le miscele non classificate pericolose e per quelle vendute al pubblico se queste sono corredate da etichette riportanti informazioni sufficienti a proteggere la salute e la sicurezza dell’uomo. Evidenziamo che il fornitore, esclusi i casi sopracitati, non ha l’obbligo di fornire la SDS, ma può rilasciare una scheda informativa.

La SDS può essere fornita in formato cartaceo o elettronico e deve essere disponibile nella lingua del Paese destinatario, non ha scadenza ed il fornitore deve aggiornarla a seconda delle modifiche apportate sul prodotto chimico e fornirla entro pochi mesi alle aziende clienti.

 

Estintek Srl si avvale di tecnici in grado di supportare il datore di lavoro nell’elaborazione del documento di valutazione del rischio chimico ed è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

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