Il D.Lgs 81/08 e l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 definiscono le tempistiche entro cui provvedere alla formazione: il datore di lavoro ha l’obbligo di somministrare la formazione al lavoratore all’inizio del rapporto lavorativo. Qualora non fosse possibile, la normativa concede un limite massimo di 60 giorni dall’assunzione entro cui terminare il percorso formativo.

La formazione deve essere erogata anche in occasione di un trasferimento o cambio di mansione, di introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze e preparati pericolosi.