Nuova normativa salute sul lavoro

 

La Gazzetta Ufficiale Serie generale n° 103 del 04/05/2023 pubblica il Decreto Legge 48/2023 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro“ che agli articoli 14 e 15 introduce rilevanti modifiche alla normativa su sicurezza e tutela della salute sul lavoro. Il Decreto è entrato in vigore venerdì 05/05.

Il nuovo D.L. 48/23 introduce modifiche di nostro interesse che riguardano il Medico Competente e sono riportate nell’articolo 14 del Decreto:

 

Nomina del Medico Competente

Viene modificato l’articolo 18 comma 1 lettera a), che ora recita:

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

“nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”

È una modifica importante e di grande impatto e che allarga la possibilità di nomina del Medico Competente anche per rischi non esplicitamente citati dalla normativa (i cosiddetti rischi “non normati”).

Secondo logica la modifica estende quindi l’obbligo di Sorveglianza Sanitaria non limitandolo più alle sole fattispecie indicate testualmente dal D. Lgs. 81/08, ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la Valutazione dei Rischi, svolta ai sensi dell’art. 29 c. 1 del TU, in collaborazione obbligatoria col MC, ne evidenzi la necessità. Quindi alla presenza di rischi “non normati”.

 

Cartella sanitaria e di rischio (CSR)

Viene modificato l’articolo 25 del D. Lgs. 81/08, aggiungendovi un comma e-bis) che recita:

“in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità”

 

Sostituzione del medico competente

Viene modificato l’articolo 25 del D. Lgs. 81/08, aggiungendovi un comma n-bis) che recita:

“in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato”

 

Finalmente viene regolamentata una situazione molto frequente e che sino a ora era gestita con buon senso ma con grande incertezza giuridica.

normativa salute sul lavoro
  Normativa salute sul lavoro