Spesso le aziende si domandano quando e in quali occasioni devono essere effettuate le visite per la Medicina del Lavoro. Prima di rispondere a questa domanda è opportuno innanzitutto distinguere due tipologie di aziende:
- Le aziende con obbligo di Sorveglianza Sanitaria
- Le aziende senza obbligo di Sorveglianza sanitaria e quindi senza obbligo di nomina del medico.
Per capire in quale delle due situazioni ci si trova è opportuno riferirsi in primis all’art. 41 del d.l. 81/2008 il quale stabilisce che devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori:
- Esposti ad agenti fisici: rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, radiazioni ionizzanti, microclima e atmosfere iperbarche;
- Esposti ad agenti biologici
- Esposti ad agenti chimici
- Esposti all’amianto
- Addetti all’attività di movimentazione manuale dei carichi
- Videoterminalisti
- Addetti al lavoro notturno.
E’ dunque necessario che la figura sottoposta a sorveglianza sanitaria assuma la qualifica di lavoratore, agilmente individuabile all’art. 2 del d.l. 81/08 ossia “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività̀ lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.” Ne sono equiparati anche “il socio lavoratore di cooperativa o di società̀[…]l’associato in partecipazione […]il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento […]’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali […]i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile”. Si desume quindi che nel momento in cui l’azienda sia composta da un unico socio non lavoratore o si tratta di un’impresa familiare non è obbligatorio porre in essere la sorveglianza sanitaria e la nomina del medico competente. Se invece in azienda sono presenti le figure dei lavoratori così come individuate dalla legge è necessario accertarsi della presenza dei rischi sopra indicati.
Una volta stabilito che ci si trova in presenza di obbligo di sorveglianza sanitaria il datore di lavoro dovrà quindi nominare il medico competente (così come individuato dagli artt. 38-39 d.lgs. 81/2008) il quale porrà in essere (art. 41 d.l. 81/08) le visite mediche volte a verificare la salute dei lavoratori e la loro idoneità alla mansione specifica.
Le visite mediche sono effettuate:
- In fase preassuntiva (su scelta del datore di lavoro);
- Prima di adibire il lavoratore alla mansione specifica che comporta il rischio per la salute;
- Periodicamente, una volta l’anno o con cadenza diversa se prevista dalla normativa o se stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;
- A seguito di un’assenza per più di 60 giorni continuativi;
- In occasione di un cambio mansione;
- All’atto di cessazione del rapporto di lavoro in caso di lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute o iscritti anche una sola volta al registro delle esposizioni.
Si rende quindi necessario da parte del datore di lavoro comunicare tempestivamente al medico le seguenti informazioni:
- nuove assunzioni;
- dimissioni;
- cambio mansione;
- malattie ed infortuni;
al fine di assicurare un corretto svolgimento della sorveglianza sanitaria e di garantire la verifica costante dello stato di salute dei propri lavoratori.
Per qualsiasi altra informazione in riguardo alla sorveglianza sanitaria non esitate a contattarci all’800.677.999 o scrivendoci una mail a sicurezza@estintek.it.